Art. 140
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[1]((Presso gli Istituti superiori di magistero e presso l'Accademia fascista di educazione fisica puo' essere tenuto per un biennio, in missione, un numero di maestri non superiore rispettivamente a trenta e a dieci, i quali conservano lo stipendio e la sede.
[2]Per la scelta dei maestri, che intendono frequentare gli Istituti superiori di magistero, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso.
[3]Per la scelta dei maestri, che intendono frequentare l'Accademia fascista di educazione fisica, varranno le norme che saranno date dalla Presidenza dell'Opera nazionale Balilla.
[4]Per l'anno scolastico 1929-30, ai maestri nati nelle nuove Provincie sono riservati non oltre sette posti di missione presso gli Istituti superiori di magistero)).
Testo vigente dal 5 marzo 1929 al 4 agosto 1935 · versione 4 su Normattiva