Art. 164

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[1](Art. 154, commi da 1 a 5, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

[2]I provvedimenti dell'autorita' scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.

[3]Contro ogni altro provvedimento della stessa autorita' scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministro della pubblica istruzione.

[4]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496)).

[5]Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione e contro le punizioni inflitte dal podesta' a norma dell'art. 151 e' ammesso ricorso solo per motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

[6]Spetta al ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilita' o inammissibilita' di ricorsi prodotti fuori termine o senza l'osservanza delle forme prescritte.

Testo vigente dal 22 novembre 1935 al 7 febbraio 1960 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art164 · fonte su Normattiva