Art. 211
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[1](Art. 195 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]E' fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
[3]Nei riguardi dei contravventori sara' provveduto in via disciplinare.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva