Art. 211

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[1](Art. 195 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]E' fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.

[3]Nei riguardi dei contravventori sara' provveduto in via disciplinare.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art211 · fonte su Normattiva