Art. 221

[1](Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Il patronato adempie ai suoi fini:

[3]1° con i contributi dei soci;

[4]2° con i sussidi dello Stato;

[5]3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri Enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

[6]4° con doni, legati ed altri eventuali proventi.

[7]Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art221 · fonte su Normattiva