Art. 236

[1](Art. 227 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi, e' fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sara' versato a cominciare dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalita' ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

[3]In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto delle lettere b) e c) dell'art. 55 del presente testo unico.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art236 · fonte su Normattiva