Art. 268

[1](Art. 257 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]I maestri elementari che, per effetto della riduzione di posti, attuata in dipendenza dell'applicazione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, furono esonerati dal servizio, e, a norma dell'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1738, collocati in disponibilita' senza stipendio, saranno riassunti in servizio di mano in mano che si faranno vacanze, con lo stipendio e l'anzianita' che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilita'.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art268 · fonte su Normattiva