Art. 6
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[2]Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degl'ispettori sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo con il prefetto competente, commissari scolastici con facolta' di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; esercita tutte le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi e dai regolamenti.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930 · versione 0 su Normattiva