Art. 86
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[1](Art 1 [75] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]All'arredamento e al materiale didattico per le scuole non classificate e per le scuole e corsi per gli adulti, provvedono le istituzioni delegate con l'eventuale concorso di Comuni, di proprietari di fondi, opifici, cantieri, ecc. e delle popolazioni interessate.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 19 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva