Art. 98
[1](Art. 87 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni del precedente articolo e' estesa ai militari della Regia marina secondo le norme stabilite per decreto Reale su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva