Art. 23
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[2]Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di un anno. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione e' interrotta solo nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o in seguito a intimazione dell'Ispettorato del lavoro.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva