Art. 23
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(Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). ((Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni)). Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione e' interrotta solo nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o in seguito a intimazione dell'Ispettorato del lavoro.
Testo vigente dal 19 ottobre 1961 al 3 maggio 1974 · versione 9 su Normattiva