Art. 27
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(Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). ((Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
- 1)di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
- 2)di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
- 3)di indennita' di anzianita';
- 4)di indennita' di cassa;
- 5)di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
- 6)di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.))
Testo vigente dal 1 maggio 1969 al 1 maggio 1985 · versione 20 su Normattiva