Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RESPONSABILITA' PENALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AZIENDA ANCHE QUANDO ALTRI, NELL'AMBITO DI ESSA, SONO PREPOSTI AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI - CONDIZIONI NECESSARIE - LEGGE 11 GENNAIO 1943, N. 138, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 36, PRIMO COMMA; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23, PRIMO COMMA; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82, PRIMO E SECONDO COMMA; LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, ART. 11; D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 20, N. 2, 28, 44, 50, PRIMO COMMA, E 195 - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA PRIMO, COST. (PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
In forza del principio della personalita' della pena, ognuno puo' essere chiamato a rispondere penalmente solo per fatto proprio; tuttavia, colui al quale la legge penale impone obblighi specifici, legittimamente puo' essere chiamato a rispondere dell'inadempienza di tali obblighi, quando tra la sua omissione e l'evento determinato in via immediata dal fatto altrui, sussista un nesso di causalita' materiale, al quale si accompagni un nesso psichico sufficiente a conferire alla condotta il connotato della responsabilita'. Ne consegue che le disposizioni in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori, di cui agli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, vanno interpretate nel senso che il titolare dell'impresa dovra' rispondere penalmente dell'omesso pagamento dei contributi assicurativi da parte delle persone a cio' preposte, solo ove abbia omesso di esercitare i controlli necessari ad impedire l'inadempimento di tale obbligo. E spetta ai giudici di merito accertare caso per caso se l'omesso pagamento dei contributi sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano stati puntualmente osservati. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle suindicate disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse violerebbero il principio della personalita' della pena, non prevedendo che delle varie omissioni contemplate siano chiamate a rispondere penalmente, non gia' il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorche' estranei all'azienda, qualora sia stata loro attribuita nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare. Cfr.: sent. n. 3 del 1956.
Riguarda ancheart. 50 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 11 legge 60/1963art. 23 legge 218/1952art. 44 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 11 legge 138/1943d.P.R. 1124/1965e altri 3
ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA D'IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - PRINCIPIO ACCOLTO DALL'ART. 23 DELLA LEGGE 4 APRILE 1952, N.218 (PENSIONI DI INVALIDITA' E VECCHIAIA), DALL'ART. 82 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797 (ASSEGNI FAMILIARI), DALL'ART. 16 DEL D.LG.LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788 (CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 23, 24, PRIMO COMMA, E 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sono in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 23, 24, primo comma e 27 Cost., le norme di cui agli artt. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e 16 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945 n. 788 le quali stabiliscono, rispettivamente in materia di pensioni di invalidita' e vecchiaia, di assegni familiari e di Cassa integrazione guadagni, che il datore di lavoro inadempiente all'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni sociali e' tenuto al pagamento, nei confronti dell'INPS, dei contributi evasi e di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, indipendentemente dalla effettiva sussistenza ed entita' del danno e a prescindere dalla domanda giudiziale della parte interessata. Cfr.: sent. n. 76/1966.
Riguarda ancheart. 23 legge 218/1952
ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82; D.LG.LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16 - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - ASSUNTO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO A FAVORE DELL'INPS RISPETTO AD ALTRI SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI NASCENTI DA ILLECITO - INSUSSISTENZA - OBIETTIVITA' DI SITUAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le norme impugnate, che prevedono a carico del datore di lavoro, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi assicurativi, il pagamento della somma aggiuntiva, non contrastano con l'art. 3 Cost. Ed invero le situazioni giuridiche messe a confronto - quella degli altri soggetti rispetto all'INPS - sono differenziate in quanto l'INPS e' un ente pubblico che assolve una pubblica funzione in materia di previdenza, curando il soddisfacimento di interessi costituzionalmente protetti (art. 38 Cost.). Inoltre, il pagamento della somma aggiuntiva costituisce una sanzione amministrativa, tra i cui scopi, quello volto a risarcire un danno non appare ne' unico ne' essenziale. Pertanto nessuna rilevanza ha la circostanza che il pagamento della somma aggiuntiva sia dovuta indipendentemente dalla domanda di parte. Cfr.: sent. n. 76/1966.
Riguarda ancheart. 23 legge 218/1952
ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82; D.LG.LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16 - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - AZIONE DI RECUPERO ESERCITATA D'UFFICIO IN CONNESSIONE CON QUELLA PENALE E SVOLTA IN UNICO PROCESSO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Neppure sussiste, da parte delle indicate norme che prevedono il pagamento della somma aggiuntiva, la violazione dell'art. 24 Cost., perche' il datore di lavoro non puo' trovarsi in condizioni di minorata difesa solo perche' l'azione di recupero dei contributi, somma aggiuntiva e interessi moratori, viene esercitata ex officio in connessione con quella penale e si svolge in un unico processo: e', infatti, evidente che il datore di lavoro, nel proporre le sue difese, puo' esporre le proprie ragioni sia sul presupposto unico delle due azioni costituito dal mancato pagamento dei contributi assicurativi, sia sugli aspetti peculiari pertinenti a ciascuna di esse, ammesso che ve ne siano.
Riguarda ancheart. 23 legge 218/1952
ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, ANCHE SE PERSONA GIURIDICA, AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82; D.LG. LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16 - NON E' VIOLATO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - RESPONSABILITA' PENALE PER FATTO PROPRIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia una persona giuridica, le norme di cui agli artt. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e 16 d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, non contrastano con l'articolo 27 della Costituzione: ed invero, relativamente ad un fatto contemplato dalla legge come reato, il rappresentante legale di una persona giuridica e' tenuto a sottostare in proprio alle conseguenze penali solo per fatto proprio e non risponde che nel nome per quanto riguarda quelle civili o amministrative riferibili alla persona giuridica rappresentata. Pertanto, ove il rappresentante legale della persona giuridica sia responsabile del mancato o ritardato pagamento dei contributi, il presidente dell'ente rispondera' soltanto per l'ammenda, mentre il pagamento dei contributi omessi, quello degli interessi, come della somma aggiuntiva, spettera' all'ente.
Riguarda ancheart. 23 legge 218/1952
ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82; D.LG. LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16 - NON VIOLANO LA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il pagamento della somma aggiuntiva, previsto, come sanzione amministrativa dell'omesso o ritardato versamento dei contributi, dagli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, 16 del d.lg.lgt. 9 novembre 1945 n. 788, non contrasta con l'art. 23 della Costituzione, perche' risulta chiaramente rispettata la condizione basilare del precetto costituzionale relativa alla riserva di legge.
Riguarda ancheart. 23 legge 218/1952
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DOPO CHE IL PRETORE HA DISPOSTO IL PROCEDIMENTO PER DECRETO - AMMISSIBILITA'.
Il procedimento per decreto penale, una volta disposto dal Pretore, si puo' ritenere, sia pure in una fase preliminare, gia' iniziato, con la conseguente potesta' per il Pretore stesso di proporre questioni di legittimita' costituzionale: esigenza che deve potersi soddisfare anche in questa particolare forma di giudizio.
Riguarda ancheart. 16 d.l. 788/1945art. 32 legge 653/1940art. 23 legge 218/1952art. 85 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
REATI E PENE - PENE PECUNIARIE - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; T.U. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ARTT. 82 E 85; D.L. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16; LEGGE 10 GIUGNO 1940, N. 653, ART. 32 - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RIEDUCAZIONE DEL REO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' priva di fondamento la questione se la pena pecuniaria, in quanto ritenuta, a differenza della pena detentiva, non idonea a svolgere la funzione rieducativa, sia da considerarsi non conforme al principio costituzionale di cui al comma terzo, seconda parte, dell'art. 27 della Costituzione: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".
Riguarda ancheart. 16 d.l. 788/1945art. 32 legge 653/1940art. 23 legge 218/1952art. 85 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE UNITARIA DELLA DISPOSIZIONE.
La norma di cui al comma terzo dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" costituisce un contesto chiaramente unitario, non dissociabile cioe' in una prima e in una seconda parte separate e distinte tra loro, ne' tanto meno riducibile a una di esse soltanto: le due proposizioni di cui essa si compone sono congiunte, infatti, non soltanto per la loro formulazione letterale, ma anche perche' logicamente in funzione l'una dell'altra.
Riguarda ancheart. 23 legge 218/1952art. 16 d.l. 788/1945art. 85 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - COMPATIBILITA' DELLE PENE PECUNIARIE CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
La norma di cui al comma terzo dell'art. 27 della Costituzione nella sua integrita' sta a significare che la rieducazione del condannato, pur nella importanza che assume in virtu' del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio, poiche' e' soltanto a questo che il legislatore, con evidente implicito richiamo alle pene detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita'": proposizione quest'ultima che altrimenti non avrebbe senso. Alla pena, dunque, con tale proposizione il legislatore ha inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l'afflittivita' superi il punto oltre il quale si pone in contrasto con il senso di umanita'.
Riguarda ancheart. 32 legge 653/1940art. 16 d.l. 788/1945art. 23 legge 218/1952art. 85 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - INTERPRETAZIONE.
Il principio rieducativo, dovendo agire in concorso con le altre funzioni della pena, non puo' essere interpretato in senso esclusivo ed assoluto, ma nell'ambito della pena, umanamente intesa ed applicata.
Riguarda ancheart. 32 legge 653/1940art. 85 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 23 legge 218/1952art. 16 d.l. 788/1945
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Il precetto secondo cui le pene "devono tendere" alla rieducazione del condannato, nel significato letterale e logico della sua espressione, sta ad indicare unicamente l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalita' rieducativa e di disporre di tutti i mezzi idonei a realizzarla, ove naturalmente la pena, per la sua natura ed entita', si presti a tal fine: ne' e' da escludere al riguardo che la pena pecuniaria possa, di per se', per altro verso, adempiere ad una funzione rieducativa.
Riguarda ancheart. 32 legge 653/1940art. 85 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 16 d.l. 788/1945art. 23 legge 218/1952
REATI E PENE - PENE PECUNIARIE.
Nei lavori preparatori della Costituzione non c'e' alcun indizio di un ordinamento diretto ad alterare il sistema penale sino al punto da escluderne le pene pecuniarie, ma risulta anzi da essi che il legislatore costituente, pur segnando i limiti e le finalita' di cui l'art. 27, terzo comma, non intese prendere posizione sul problema generale della funzione della pena, ne' tanto meno pronunciarsi per l'uno o per l'altro dei vari orientamenti della dottrina, ma volle proprio evitare che cio' avvenisse, sino al punto che ebbe persino a manifestare la preoccupazione che formule imprecise potessero dare l'apparenza del contrario.
Riguarda ancheart. 32 legge 653/1940art. 85 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 16 d.l. 788/1945art. 23 legge 218/1952
REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - NON ESCLUDE UNA PLURALITA' DI FUNZIONE DELLA PENA.
Con la norma di cui all'art. 27 della Costituzione si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con cio' negare l'esistenza e la legittimita' della pena la' dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalita': e cio', evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di la' della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza e da cui dipende l'esistenza stessa della vita sociale.
Riguarda ancheart. 16 d.l. 788/1945art. 85 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 23 legge 218/1952art. 32 legge 653/1940
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPONE LA SUSSISTENZA DI UN GIUDIZIO PRINCIPALE.
La sussistenza di un procedimento principale condiziona il promuovimento del giudizio di costituzionalita' davanti alla Corte costituzionale, com'e' affermata dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ribadito da due specifici obblighi imposti da quest'ultimo articolo al giudice a quo: esaminare se il procedimento principale non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale; sospendere il "giudizio in corso".
Riguarda ancheart. 23 legge 218/1952art. 85 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.art. 16 d.l. 788/1945art. 32 legge 653/1940