Art. 17
Particolare disciplina in materia di locazione
[1]Art. 4 ter, c. 1, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/80; Art. 5 quater, D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/1981 1. Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio ed e' esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilita' e l'abitabilita' degli immobili medesimi.
[2]Art. 13, c. 3, L.n. 219/1981 2. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita' immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
[3]Idem, c. 4 3. Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dalla applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
[4]Art. 1, c. 2, D.L. n. 551/1988, conv. con mod. L.n. 61/1989 4. Resta confermata fino al 31 dicembre 1989 la sospensione nei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, ((nonche' dell'esecuzione delle ordinanze di convalida)) di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili.
[5]Art. 13 quater, c. 5, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. L.n. 120/87 5. Decade dal beneficio della sospensione previsto nel quarto comma il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilita' non precaria di altro alloggio. La decadenza sara' dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che provvedera', su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorita' di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui all'articolo 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Testo vigente dal 11 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva