Art. 46Programma speciale di metanizzazione

[1]Norma di coordinamento 1. E' data integrale attuazione al programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, approvato dal CIPE con deliberazione del 16 dicembre 1981 ai sensi dell'articolo 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

[2]Art. 37, c. 1, L.n. 219/1981 2. Le eventuali modifiche al programma di cui al precedente comma sono approvate dal CIPE stesso, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la regione interessata, l'ANCI e la CISPEL.

[3]Idem, c. 3 3. Contestualmente all'approvazione delle eventuali modifiche il CIPE stabilisce altresi', ove necessario, modifiche alla ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle reti industriali e degli adduttori.

[4]Idem, c. 4 4. Per quanto altro non previsto si applica l'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art46 · fonte su Normattiva