Art. 56Istituzione

[1]Art. 48, c.1, L.n. 219/1981 1. A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 e' istituita presso l'Universita' degli studi di Salerno la facolta' di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea di ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

[2]Idem, c.2 2. I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379 gia' funzionanti presso la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' di Salerno, e come corsi della predetta facolta', costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria.

[3]Idem, c.3 3. L'ordinamento della facolta' e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario e' regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983, n. 896 emanato nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

[4]Idem, c.5 L.n. 168/1989 4. I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facolta' di ingegneria Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvedera' con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e alla legge 11 luglio 1980 n. 312.

[5]Art. 4, c.6, L.n. 219/1981; L.n. 168/1989 5. Alle spese di funzionamento della facolta' di ingegneria si fara' fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

[6]Art. 21, c.4, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 6. E' istituito, presso l'Universita' di Salerno, il laboratorio per la prova di materiali di costruzione a valere sui fondi del precedente articolo 3.

[7]Art. 6, c.10, L.n. 730/1986 7. Per la realizzazione del centro tra le Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con sede amministrativa presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno, e' assegnato alla medesima Universita' un cointributo speciali di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico. Si applicano le procedure di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art56 · fonte su Normattiva