Art. 41
Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal Fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva