Art. 1 (Allegato 3)
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[1]Allegato 3 - Imposta di bollo
[2]TARIFFA
[3]Parte I
[4]Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine
[5]Parte di provvedimento in formato grafico 1
[6]Allegato 3 - Imposta di bollo
[7]TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto
[8]Articolo 1
[9]1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192
1Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 5, lettera b)) che "la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.»".
Testo vigente dal 20 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026 · versione 2 su Normattiva