Art. 1 (Allegato 3)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2026 al 7 agosto 2026. Leggi il testo vigente →
[1]Allegato 3 - Imposta di bollo
[2]TARIFFA
[3]Parte I
[4]Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine
[6]Allegato 3 - Imposta di bollo
[7]TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto
[8]Articolo 1
[9]1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192
1Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 5, lettera b)) che "la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.»".
L. 30 dicembre 2025, n. 199
2con decorrenza dal 20 novembre 2026
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 145) che "[...] alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme,»". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 146) che "Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026".
D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88
4Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che all'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 del presente D.Lgs., le parole «euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 118,00». Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 23 maggio 2026 al 7 agosto 2026 · versione 6 su Normattiva