Art. 88

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[1]Territorialita' dell'imposta (articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

[2]1. L'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 3. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario. 4. Agli effetti dei commi 2 e 3 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:

  • a)i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento a essi relativi;
  • b)le azioni o quote di societa', nonche' le quote di partecipazione in enti diversi dalle societa', che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
  • c)le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da societa' ed enti di cui alla lettera b);
  • d)i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
  • e)i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente e' residente nello Stato;
  • f)i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
  • g)i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. 5. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. 6. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validita' dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sulle successioni e donazioni e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

Testo vigente dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art88 · fonte su Normattiva