Art. 140
[1]per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa (articolo 74-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. 2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti ai fini IVA, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. 3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, i rimborsi previsti nell'articolo 114, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a euro 258.228,45.
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