Art. 150

[1]speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche (articolo 74-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 149 e dal presente articolo. 2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonche' dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. 3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 68, comma 1, e' utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1. 4. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • a)comunicano di non effettuare piu' le attivita' di cui al comma 1;
  • b)si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di cui al comma 1 siano cessate;
  • c)non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
  • d)persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. 5. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 149, comma 6, indicano:
  • a)il numero di identificazione IVA;
  • b)l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  • c)l'ammontare delle vendite a distanza intraunionali di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  • d)l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 7, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  • e)le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA e' dovuta;
  • f)l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta. 6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 sono, inoltre, indicati i seguenti dati:
  • a)se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima e' localizzata, l'ammontare totale al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente diviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonche' il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;
  • b)se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza intraunionali di beni diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e in relazione alle vendite a distanza intraunionali di beni e alle cessioni di beni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali operazioni al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell'Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonche' il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza intraunionali di beni e di cessioni di beni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati e' indicato se disponibile. 7. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non puo' detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 149 quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo puo' esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art150 · fonte su Normattiva