Art. 47

[1]in sospensione di imposta (articolo 2, comma 2, legge 18 febbraio 1997, n. 28)

[2]1. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 46 possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 45, comma 1, lettere a), b) e c), 48 e 49, nonche' delle cessioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 86 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art47 · fonte su Normattiva