Art. 98
[1]delle operazioni intraunionali (articolo 47 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
[2]1. Le fatture relative agli acquisti intraunionali di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, lettera a), previa integrazione a norma dell'articolo 97, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 86, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 97, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 88. 2. I contribuenti di cui all'articolo 81, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui all'articolo 87 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1. 3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1 in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95. 4. Le fatture relative alle cessioni intraunionali di cui all'articolo 97, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 86, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 8, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
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