Art. 205

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[1]Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziati

[2]Qualora sui beni del debitore sia stato gia' iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore procedente e al debitore. Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non abbiano corrisposto allo esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li continua secondo le norme di questa Sezione. L'esattore puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art205 · fonte su Normattiva