Art. 205
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 205
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 205
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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3 versioni dal 1958
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 205 - FACOLTA' DI SURROGA DELL'ESATTORE - NON INCIDE SULL'ORDINE DEI PRIVILEGI CHE DEVE ESSERE ACCERTATO DAL GIUDICE NEI CASI CONCRETI - STATO DELLA DISCIPLINA, ANTERIORE E SOPRAVVENUTA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui non prevede l'esclusione della facolta' di surroga dell'esattore qualora il creditore procedente vanti un credito per contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, e' collocato al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 c.c. e precede il credito per tributi. (La questione, sollevata dall'I.N.P.S. nel corso di procedimento esecutivo mobiliare, e' stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal Pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Riguarda ancheart. 2778 Codice civile
IMPOSTE E TASSE - LEGGE 29 LUGLIO 1975, N. 426 - ORDINE DEI CREDITI.
La legge 29 luglio 1975, n. 426 - entrata in vigore nel corso di questo giudizio e applicabile anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e se il privilegio e' stato fatto valere anteriormente - ha modificato l'ordine dei privilegi stabilito dal codice, affermando, nella nuova formula, la stessa salvezza concernente i privilegi indicati nell'art. 2777 codice medesimo. Non e' stata, quindi alterata la posizione - "potiore" rispetto a quella dei crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (ora collocati al n. 1 dell'art. 2778 c.c.) - dei crediti dichiarati da leggi speciali genericamente preferiti ad ogni altro credito nei limiti stabiliti dal citato art. 2777 c.c., come gia' ebbe ad affermare la Corte di cassazione con riguardo all'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, ora abrogato dall'art. 16 legge 29 luglio 1975, n. 426. Alla stregua di tale disciplina - anteriore ed attuale - va considerato che il diritto di surroga dell'esattore previsto dall'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in quanto volto alla sollecita riscossione dei tributi e non collegato al grado del privilegio, non incide affatto sull'ordine dei privilegi che deve essere accertato dal giudice, a termini di legge, nei casi concreti. Neppure nei casi in cui il credito privilegiato per tributi sia di grado posteriore a quello previsto nel n. 1 dell'art. 2778 c.c. e' ammessa una indagine preliminare circa la prevedibile possibilita' di soddisfacimento, in concreto, del credito tributario.
Riguarda ancheart. 16 legge 426/1975art. 66 legge 153/1969art. 2777 Codice civileart. 2778 Codice civile
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - OMOGENEITA' DI SITUAZIONI DA REGOLARE IN MODO UNITARIO E COERENTE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE QUANDO SI TRATTI DI SITUAZIONI CHE, PUR DERIVANTI DA BASI COMUNI, DIFFERISCANO PER ASPETTI DISTINTIVI PARTICOLARI.
Come questa Corte ebbe a rilevare con sent. 4 giugno 1970, n. 95, l'art. 3 della Costituzione e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari, come nel caso in esame, caratterizzato dalla finalita' di natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione dei tributi. (Secondo il Pretore di Sarzana, per effetto della modifica apportata al n. 1 dell'art. 2778 c.c. dall'art. 66 legge 30 aprile 1961, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale - che ha collocato i crediti per contributi di previdenza sociale in primo grado in luogo di quelli tributari - sarebbe escluso, sia sul piano formale che su quello sostanziale, un razionale fondamento della facolta' di surroga dell'esattore, prevista dall'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. leggi sulle imposte dirette) e, quindi, sussisterebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione).
FALLIMENTO - AZIONI DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 101 E 103 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ADOTTATI DAL GIUDICE - MANCATA PREVISIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ESATTORE COMUNALE - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non si ravvisa la violazione, genericamente affermata, degli artt. 3 e 24 Cost. sotto il profilo della mancata previsione, nei citati artt. 101 e 103 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel contraddittorio nei confronti dell'esattore comunale. I rapporti tra la disciplina della procedura fallimentare e l'espropriazione esattoriale sono regolati dall'art. 205 T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. L'autonomia del procedimento previsto da tale norma esclude ovviamente la partecipazione dell'esattore al giudizio di rivendica nella procedura fallimentare.
Riguarda ancheart. 101 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentare
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 205 E 206, PRIMO COMMA - DIRITTO DELL'ESATTORE DI EFFETTUARE ATTI DI ESPROPRIAZIONE QUANDO E' GIA' IN CORSO ALTRA PROCEDURA ESECUTIVA INNANZI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NON VIOLANO GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, 25, PRIMO COMMA, E 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Gli artt. 205 e 206, primo comma, D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che consentono all'esattore di effettuare atti di espropriazione quando e' gia' in corso altra procedura esecutiva innanzi l'autorita' giudiziaria (erroneamente indicati nell'ordinanza del Pretore di Cittadella come artt. da 231 a 242 del citato Testo Unico), non contrastano con gli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'esecuzione esattoriale e' regolata secondo un procedimento in cui si manifesta, sia pure piu' energicamente che in altri casi, il principio di esecutorieta' dell'atto amministrativo. La legge speciale, che assicura la sollecita riscossione delle imposte, da' luogo ad un sistema volto a tutelare il preminente interesse, costituzionalmente riconosciuto, di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sent. n. 87 del 1962). Tale interesse giustifica quindi la particolare procedura esattoriale, che e' configurata come prevalente, entro certi limiti, non solo nei confronti dell'esecuzione ordinaria, ma anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Pertanto le questioni sopraindicate, gia' dichiarate non fondate con sentenze n. 95 del 1970, 115 del 1967, 138 del 1968 ed 87 del 1962, non sorrette da argomenti nuovi sono manifestamente infondate.
Riguarda ancheart. 206 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ESECUTORIETA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - NATURA DEL PROCEDIMENTO - GIURISDIZIONALITA'.
L'esecuzione c.d. esattoriale di cui al T.U. sulle imposte dirette approvato con decreto 29 gennaio 1958, n. 645, e' un procedimento particolare che si conforma, sia pure accentuandolo, al principio della esecutorieta' degli atti amministrativi, e l'intervento direzionale del giudice pretorile ne significa e garantisce la giurisdizionalita'.
IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 205 - SURROGA DELL'ESATTORE IN PROCEDIMENTI ESECUTIVI INIZIATI DA ALTRI - CONSEGUENTE CONCENTRAZIONE DEGLI ATTI DA COMPIERE NELL'UFFICIO PRETORILE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA).
L'art. 205 del T.U. sulle imposte dirette che prevede la surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziati da altri, con la conseguente concentrazione degli atti da compiere nell'ambito esclusivo dell'ufficio pretorile a norma degli artt. 200 segg. del predetto T.U., si pone dietro la scia di principi basilari ai quali e' estraneo il dubbio di una arbitraria sottrazione di competenza all'ordinaria sede concorsuale. E in particolare va esclusa la non corrispondenza della norma in esame al principio del giudice naturale inteso, come deve, quale giudice precostituito per legge, in quanto, nel caso, l'intervento e la sede dell'organo giurisdizionale risultano istituiti dalla legge in base a criteri generali fissati in anticipo, e non gia' "a posteriori" in vista di singole controversie.
IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 205 - SURROGA DELL'ESATTORE AL CREDITORE PROCEDENTE CHE NON PAGHI SUBITO L'IMPORTO DEL SUO CREDITO - NON IMPLICA UN'IMPOSIZIONE MA UNA SCELTA VOLONTARIA DEL CREDITORE - PRETESA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AZIONE E DI DIFESA - INSUSSISTENZA - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PRIVATI INTERESSI IN CASO DI SURROGA - POSSIBILITA' MEDIANTE INTERVENTO NELLA PROCEDURA DAVANTI AL PRETORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA).
La garanzia di azione e di difesa in giudizio posta dall'art. 24 Cost. deve riconoscersi operante anche in relazione alla facolta' di surroga dell'esattore nei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti, prevista dall'art. 205 T.U. imposte dirette, ove la si inquadri nel sistema della legge speciale, volto a tutelare il preminente interesse della pubblica finanza mediante strumenti (atti amministrativi) dei quali e' sempre ammissibile contestare la legittimita' ai sensi dell'art. 113 Cost. Non contrasta con tale conclusione il fatto che, secondo l'art. 205 citato i creditori procedenti sono sottoposti all'alternativa di pagare subito all'esattore l'importo del suo credito ovvero di sottostare alla surroga, poiche' siffatta situazione non impone, ma lascia ai creditori suddetti la scelta fra le due soluzioni. Ne' l'esercizio della facolta' di surroga in caso di mancato soddisfacimento pone l'esattore in tale condizione di arbitraria supremazia da compromettere la difesa di privati interessi, giacche' cio' e' escluso dal diritto di intervento e di partecipazione di tutti i creditori del contribuente nella procedura davanti al pretore per concorrere alla distribuzione del prezzo, diritto che e' garantito dagli artt. 205 e 239 del citato testo unico.
IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 20 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 205 - SURROGA DELL'ESATTORE AL CREDITORE PROCEDENTE CHE NON PAGHI SUBITO L'IMPORTO DEL CREDITO ESATTORIALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A DANNO DEL CREDITORE - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI DA REGOLARE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - SITUAZIONI AVENTI BASE COMUNE MA ASPETTI DISTINTIVI PARTICOLARI - INAPPLICABILITA'.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della facolta' di surroga dell'esattore nei procedimenti esecutivi immobiliari gia' iniziati di cui all'art. 205 t.u. imposte dirette prospettata in relazione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nel presupposto che la facolta' suddetta si risolverebbe in un trattamento di favore che condurrebbe a porre in condizioni di inferiorita' i creditori procedenti. L'invocato principio invero e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente e non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano fra loro per aspetti distintivi particolari, come nel caso in esame, caratterizzato dalla finalita' di natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione dei tributi erariali.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata dal pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976. F.to…
ECLI:IT:COST:1976:100 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sollevata dal giudice delegato presso il tribunale di Marsala con l'ordinanza di cui in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 205 e 206, primo comma, del d.P.R.…
ECLI:IT:COST:1974:67 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645) sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Modena in riferimento agli artt. 24, 25 prima parte, e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio…
ECLI:IT:COST:1970:95 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 167
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 167 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
Art. 168
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 168 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
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Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 169 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
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Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 170 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
Art. 171
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 171 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
Art. 172
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 172 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art205 · fonte su Normattiva