Art. 235
[1]del reddito imponibile e dell'imposta (articolo 1, commi da 64 a 68, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1 decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)
[2]1. I soggetti di cui al all'articolo 232, comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato D del presente testo unico, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall' imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e' deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. 2. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 1 e' stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
- a)il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui all'articolo 232, comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b)l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c)qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui all'articolo 232, comma 1. 3. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta. 4. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto a imposta sostitutiva. 5. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 1 secondo le regole ordinarie stabilite dal presente testo unico. 6. Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditivita' elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, i soggetti di cui ((all'articolo 232, comma 1)), continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' previsto nell'allegato D del presente testo unico, individuato sulla base del codice corrispondente all'attivita' esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva