Art. 254
[1]fiscale di apporti, cessioni e conferimenti (articolo 1, commi da 137 a 140-quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
[2]1. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in societa' che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui all'articolo 248, comma 4, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero a un'imposta sostituiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e' subordinata al mantenimento, da parte della societa' conferitaria, della proprieta' o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni dell'articolo 250, comma 3. 2. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle societa' che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui all'articolo 248, comma 4, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a imposta in misura fissa. 3. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette societa', diversi da quelli del comma 2, trova applicazione la riduzione alla meta' di cui all'articolo 180, comma 1, del testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime societa' optino per il regime speciale. 5. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di societa' che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 248, comma 1, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse societa' non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti dell'articolo 251. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ gia' esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto. 6. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui all'articolo 248, comma 1, e aventi a oggetto una pluralita' di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 5, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegato 1 al testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, nell'articolo 79, comma 2 e nell'articolo 5 della tariffa, allegato 2, del medesimo testo unico. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si considerano, ai fini dell'articolo 57, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, operazioni che non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo. 7. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 6 si applica alle assegnazioni che abbiano a oggetto una pluralita' di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa' che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 248, comma 1.
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