Art. 260
[1]fiscale nella fase di decumulo prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP (prodotti pensionistici individuali paneuropei) (articolo 13, commi 2, 3, 6, 9 e 12, decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114)
[2]1. I risparmiatori in PEPP possono, in conformita' alle disposizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano:
- a)in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati a imposta, e' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall'apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- b)decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
- c)decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. 2. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del risparmiatore in PEPP, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. 3. La parte imponibile della rendita anticipata di cui all', comma 4, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria. 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste dall', comma 7, lettere a) e b), e comma 8, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, e' operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. 5. Al fine dell'applicazione delle ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all', comma 4 e .
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva