Art. 274
[1]di applicabilita' delle agevolazioni (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)
[2]1. Le agevolazioni previste dagli articoli 266, comma 1, 267, comma 3, 271, comma 1 e 272, commi da 1 a 3, si applicano alle societa' cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nell'albo delle societa' cooperative. 2. I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'articolo 2514 del codice civile, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi. 3. I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti gli organi di vigilanza competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
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