Art. 301
' di comodo (articolo 30, commi da 1 a 4-quater e 9, legge 23 dicembre 1994, n. 724; articolo 4, comma 1-bis, decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122) 1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:
- a)l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), e delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
- b)il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'0,50 per cento;
- c)il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 48, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, anche in locazione finanziaria;
- d)il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano:
- 1)ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali;
- 2)ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- 3)alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria;
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva