Art. 64
[1]d'impresa (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'articolo 2195 del codice civile, e delle attivita' indicate all'articolo 34, comma 2, (( lettere b), c), d) ed e))), che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
- a)i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma d' impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;
- b)i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- c)i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 34, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.
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