Art. 96
[1]esenti (articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
[2]1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 82, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
- a)ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;
- b)classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c)residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 162, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b, del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente ((...)). Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del terzo periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
- d)esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 64. Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' agricola. 2. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. 3. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del primo periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. 4. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 5. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui al comma 1, lettera d), non rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 4 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 6. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui al comma 1 alle lettere c) e d), si riferiscono alle societa' indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 95, comma 7.
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