Art. 114-quaterIstituti di moneta elettronica

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Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III((...)) e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle societa' finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II. La Banca d'ltalia puo' stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.11.

Testo vigente dal 10 marzo 2010 al 13 maggio 2012 · versione 42 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114quater · fonte su Normattiva