Art. 114-quater — Istituti di moneta elettronica
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La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia ((; sono altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia.)) (( La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata. )) Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente ((...)). Gli istituti di moneta elettronica possono:
- a)prestare servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
- b)prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.
Testo vigente dal 13 gennaio 2018 al 10 giugno 2020 · versione 88 su Normattiva