Art. 114-quater — Istituti di moneta elettronica
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La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato ((comunitario)) diverso dall'Italia. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente. Gli istituti di moneta elettronica possono:
- a)prestare servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
- b)prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.
Testo vigente dal 10 giugno 2020 al 14 settembre 2024 · versione 98 su Normattiva