Art. 114-quater — Istituti di moneta elettronica
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La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative succursali nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o ((terzo)). Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome. Gli istituti di moneta elettronica possono:
- a)prestare servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
- b)prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 13 gennaio 2018 · versione 76 su Normattiva