Art. 120 — Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
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Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999 · versione 0 su Normattiva