Art. 143Emissione di valori mobiliari

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[1](Emissione di valori mobiliari).

[2]l. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla meta' del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

Testo vigente dal 1 settembre 1996 al 25 gennaio 2007 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art143 · fonte su Normattiva