Art. 143 — Emissione di valori mobiliari
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[1](Emissione di valori mobiliari).
[2]l. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla meta' del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
Testo vigente dal 1 settembre 1996 al 25 gennaio 2007 · versione 6 su Normattiva