Art. 29Norme generali

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Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a lire cinquemila. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 9 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29 · fonte su Normattiva