Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio in via principale - Impugnazione rivolta ad un intero articolo - Restrizione, in base ai motivi di censura, ad alcune parti di esso.
Il fatto che il ricorso censuri letteralmente un intero articolo non impedisce alla Corte - sulla base dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione - di circoscrivere l'oggetto del giudizio in via principale ad alcune parti di esso. (Nella specie, l'oggetto delle questioni proposte dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., ed agli artt. 117, secondo comma, lett. e , e 3 Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - avverso l'intero art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015, viene ristretto al comma 1, lett. b, n. 1, di tale articolo, che inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'art. 29 del d.lgs. n. 385 del 1993).
Riguarda ancheart. 1 d.l. 3/2015
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo, obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento, attribuzione alla Banca d'Italia del potere di dettare disposizioni di attuazione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale di dettaglio nella materia concorrente "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale" - Denunciata mancanza di forme di concertazione con le Regioni per l'adozione delle disposizioni di attuazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Riconducibilità della riforma alla competenza statale trasversale ed esclusiva nelle materie "tutela del risparmio", "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e circoscritta (in base alle censure) ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 29 del d.lgs. n. 385 del 1993 - introdotti dal comma 1, lett. b), n. 1, dell'impugnato art. 1 - nella parte in cui prevedono per le banche popolari il limite massimo di otto miliardi di euro di attivo, l'obbligo delle stesse di deliberare la trasformazione in società per azioni se entro un anno l'attivo non venga ridotto al di sotto del limite, e l'adozione da parte della Banca d'Italia di disposizioni di attuazione del novellato art. 29 del TUB. La normativa censurata - innovando il modello organizzativo delle banche popolari per favorirne la stabilità e il rafforzamento patrimoniale - costituisce espressione delle competenze esclusive trasversali dello Stato nelle materie "tutela del risparmio", "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile", rispettivamente in quanto incide sui modi di esercizio dell'attività bancaria di intermediazione del credito (che è strumento essenziale di impiego produttivo del risparmio); mira a colmare il deficit di competitività derivante alle suddette banche da alcuni elementi caratterizzanti il loro statuto (voto capitario, limiti alle detenzioni azionarie e alla distribuzione degli utili, clausola di gradimento dei nuovi soci); e disciplina un tipico istituto privatistico (la forma giuridica delle società), dettando le condizioni per l'utilizzo della forma cooperativa da parte delle banche popolari. Le attribuzioni statali nei suddetti ambiti materiali di competenza esclusiva trasversale prevalgono anche sull'ipotetica e in ogni caso marginale competenza concorrente regionale in materia di "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale". Tale prevalenza esclude che si versi in un'ipotesi di inestricabile intreccio di competenze statali e regionali e, dunque, che sia necessaria la previsione di adeguate forme di collaborazione con le Regioni perché l'intervento del legislatore statale possa essere congruamente attuato. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'individuazione della materia cui va ricondotta la disciplina impugnata deve avvenire tenendo conto della sua ratio, della finalità che persegue, del contenuto e dell'oggetto delle singole disposizioni, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare correttamente e compiutamente l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2015, n. 167 del 2015 e n. 121 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, alla materia della "concorrenza" sono ascrivibili anche le misure legislative di promozione della competizione tra le imprese attraverso l'eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale (concorrenza "nel mercato"). ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2014, n. 291 del 2012, n. 200 del 2012, n. 45 del 2010 ). Una disciplina che incida sul modulo organizzativo e sullo statuto societario di aziende di credito è da ricondurre alla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza del legislatore statale. ( Precedente citato: sentenza n. 144 del 2016 con riguardo al modello delle società pubbliche ). La disciplina dei rapporti privati è riservata alla potestà legislativa dello Stato in ragione dell'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato, senza che detti rapporti debbano rinvenire necessariamente la loro disciplina sul piano codicistico. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2014 e n. 401 del 2007 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, materie di competenza statale esclusiva come quelle della tutela del risparmio, della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, assumono, per la loro natura trasversale, carattere prevalente e possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano. ( Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2016 e n. 165 del 2014, n. 2 del 2014, n. 291 del 2012, n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 52 del 2010, n. 431 del 2007, n. 430 del 2007, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006 ). La previsione di adeguate forme di collaborazione con le Regioni per la congrua attuazione dell'intervento del legislatore statale è necessaria solo nell'ipotesi di inestricabile intreccio di competenze statali e regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2016 e n. 140 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 1 d.l. 3/2015
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Denunciata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Sufficiente motivazione della sua ridondanza sulle competenze regionali - Ammissibilità della questione.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 3 Cost., per asserita irragionevolezza e sproporzione del limite massimo di attivo delle banche popolari fissato dal legislatore statale e del correlato obbligo di trasformazione in società per azioni in caso di superamento. La ricorrente dà conto della ridondanza sulle sue attribuzioni della denunciata violazione di un parametro estraneo al riparto competenziale, indicando come potenzialmente lesa la propria competenza in materia di "aziende di credito a carattere regionale" (art. 117, terzo comma, Cost.), sicché occorre verificare nel merito se, nell'esercizio delle attribuzioni corrispondenti a tale competenza, le Regioni siano obbligate a conformarsi ad una disciplina legislativa (conforme al riparto costituzionale delle competenze, ma) asseritamente incostituzionale per contrasto con parametri estranei al riparto competenziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2016, n. 220 del 2013, n. 22 del 2012, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003 ).
Riguarda ancheart. 1 d.l. 3/2015
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo ed obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Adeguatezza allo scopo del criterio utilizzato - Insussistenza della necessità di raccordo con le competenze regionali - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 2015), promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e ), e 3 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., e circoscritta (in base alle censure) alle disposizioni [commi 2-bis e 2-ter dell'art. 29 del d.lgs. n. 385 del 1993, introdotti dal comma 1, lett. b), n. 1, dell'impugnato art. 1] che prevedono la trasformazione obbligatoria delle banche popolari in società per azioni in caso di superamento del limite massimo di otto miliardi di attivo. L'obiettivo di adeguamento della forma giuridica delle banche popolari di maggiori dimensioni alla forma tipica delle banche commerciali è stato perseguito dal legislatore statale con l'uso di un criterio appropriato allo scopo, dal momento che la dimensione dell'attivo è un indicatore attendibile della complessità di una banca. La fissazione del limite di otto miliardi di euro di attivo, al cui superamento scatta l'obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni, costituisce esercizio non manifestamente irragionevole (e quindi insindacabile) della discrezionalità legislativa, né risulta sproporzionato all'obiettivo perseguito, in quanto riconduce nell'ambito delle aziende di credito tenute a trasformarsi in società per azioni le banche popolari più significative - per credito erogato, numero di sportelli e personale impiegato - nel panorama nazionale. La natura prevalente delle competenze statali esclusive delle quali è espressione la riforma esclude altresì che per il loro esercizio siano costituzionalmente necessarie forme di raccordo con le Regioni.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 3/2015