Art. 29Norme generali

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Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro. 10 (( La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali. )) Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

10

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 29, comma 2 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.

Testo vigente dal 14 gennaio 2005 al 26 marzo 2015 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29 · fonte su Normattiva