Art. 29Norme generali

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Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. (( 2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro.)) 10 La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

10

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 29, comma 2 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.

Testo vigente dal 9 luglio 1998 al 14 gennaio 2005 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29 · fonte su Normattiva