Art. 59Definizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 2007 al 13 maggio 2012. Leggi il testo vigente →

Ai fini del presente capo:

  • a)il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;
  • b)per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • c)per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici. (( Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica. ))

Testo vigente dal 25 febbraio 2007 al 13 maggio 2012 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art59 · fonte su Normattiva