Art. 59 — Definizioni
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Ai fini del presente capo:
- a)il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;
- b)per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b-bis)per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
- c)per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 45.
Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 27 giugno 2015 · versione 70 su Normattiva