Art. 81 — Organi della procedura
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La Banca d'Italia nomina:
- a)uno o piu' commissari liquidatori;
- b)un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto del Ministro del tesoro e gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; nello stesso termine i commissari depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle societa'. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva