Art. 81 — Organi della procedura
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La Banca d'Italia nomina:
- a)uno o piu' commissari liquidatori;
- b)un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. ((1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa' o altri enti.)) 65 Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto ((sul sito web della Banca d'Italia.)) Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
65Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 1-bis del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale".
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021 · versione 76 su Normattiva