Art. 81Organi della procedura

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La Banca d'Italia nomina:

  • a)uno o piu' commissari liquidatori;
  • b)un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. (( Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. )) La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 16 novembre 2015 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art81 · fonte su Normattiva