Art. 95-quaterCollaborazione tra autorita'

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 2004 al 16 novembre 2015. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza dello Stato d'origine.

Testo vigente dal 6 agosto 2004 al 16 novembre 2015 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art95quater · fonte su Normattiva