Art. 95-quaterCollaborazione tra autorita'

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(( Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], la Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza e, se diverse, le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. )) La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di ((un provvedimento)) di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza ((o, se diversa, all'autorita' di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea.)) (( Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]. ))

Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art95quater · fonte su Normattiva