Art. 224 — Spedizione in cabotaggio
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Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalita', quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il caso di forza maggiore. Il Ministro per le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, puo' tuttavia stabilire i porti esteri che le navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per cio' le merci stesse perdano la nazionalita'.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva